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CERTIFICAZIONE LEGALE
Expertise o Certificato di Autenticità
Quando l'opera oggetto di vendita è di un artista non più in vita e non esiste una precisa catalogazione dei suoi lavori, attribuirne la paternità è un compito di grande responsabilità. Sia il proprietario dell'opera che l'acquirente ha come sola garanzia la certificazione di autenticità emessa dal perito.
Il compito del perito è quello di ricostruire il percorso dell'opera al fine di stabilirne, attraverso un'analisi sistematica, l'autenticità.
La sua relazione sarà dettagliata e comprenderà ogni elemento valutativo dell’opera esaminata.
Questa norma è regolata dall'articolo 63 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito il vecchio articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062:
"chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico deve consegnare all'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che si trovano nell'esercizio o nell'esposizione. Inoltre, all'atto della vendita, deve rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione di provenienza, recanti la sua firma".
Questo articolo è l'unico supporto legale che un acquirente può avere in caso di acquisto di un'opera d'arte.