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PRATICHE DI ESPORTAZIONE

Per manufatti:

 

  • di interesse archeologico;

  • di arte antica;

  • di arte contemporanea aventi più di 50 anni e con meno di 50 anni o autore vivente;

  • di arte orientale e di arte africana;

  • di interesse demo-etnografico;

  • di interesse numismatico;

  • per le mostre (devono essere presentate specifiche richieste).

 

Su richiesta, è possibile espletare le pratiche presso gli Uffici Competenti per l’ottenimento delle seguenti certificazioni.

 

Attestato di libera circolazione
Il documento è necessario per l'esportazione o la spedizione definitiva di oggetti o opere che abbiano più di 50 anni, di proprietà privata, che non siano stati dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. Ha validità tre anni dalla data di emissione, non rinnovabile. Tale autorizzazione può essere negata dall'Ufficio Esportazione, quando si riconosca il particolare l'interesse culturale del bene.

 

Licenza comunitaria di esportazione definitiva  
La licenza è necessaria per le esportazioni definitive dal territorio dell'Unione Europea di tutti gli oggetti e le opere che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all'allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42. 

Attestato di circolazione temporanea
Consente l'uscita dal territorio nazionale, per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi, delle opere e dei beni che circolano all'interno dell'Unione Europea oppure che sono destinate a paesi terzi, ma non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all'allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

Licenza di esportazione temporanea
Consente l'uscita dal territorio nazionale, per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi, delle opere e dei beni che escono dal territorio dell'Unione Europea e che sono compresi nelle categorie stabilite dal regolamento CEE, n. 3911/92, di cui all'allegato A del D.lgs.22/01/2004, n. 42.

 

Certificato di importazione o spedizione temporanea  
Attesta l'importazione (da un paese terzo) o la spedizione (da un paese membro dell'Unione Europea) di un'opera o di un bene culturale sul territorio nazionale. Ha validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato, nell'ambito dei quali è consentita la riesportazione dell'oggetto, previa verifica dell'Ufficio Esportazione e consegna del CAI o CAS originale.

Autocertificazione per l'arte contemporanea  
Per l'esportazione o la spedizione di opere che abbiano meno di 70 anni o di autore vivente è sufficiente rilasciare un'autocertificazione, da consegnare all'Ufficio Esportazione, alla quale saranno allegate la fotocopia di un documento d'identità valido e la fotografia dell'oggetto. L'Ufficio, una volta protocollata l'autocertificazione, può verificare a campione gli oggetti.

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